Assegnazione parziale della casa coniugale: il padre rimane al piano seminterrato

‼️Ogni separazione, è noto, si porta dietro una serie di problemi.
Tra tutti merita certamente segnalare quello relativo alla condizione abitativa del coniuge non collocatario dei figli.

➡️Una recente pronuncia della Suprema Corte individua il principio che segue:
⚠️L’assegnazione della casa familiare ad un coniuge è consentita unicamente con riguardo all’immobile che abbia effettivamente costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza e nell’esclusivo interesse del figlio minore.
✅️Attenendosi a questo parametro, il giudice può limitare l’assegnazione della casa familiare ad una porzione dell’immobile, consentendo che la rimanente porzione dell’abitazione sia abitata dal padre”.

🔴Il godimento della casa familiare è attribuito – secondo il principio contenuto nell’art. 337-sexies c.c. – tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli e dell’esigenza di conservare l’habitat domestico.

🟣Da ciò deriva che la casa familiare è un luogo identificato quale ambiente di vita produttivo di benessere e che, come tale, deve essere utilizzato, nell’interesse del minore.

🟡La Corte specifica che la norma lega inscindibilmente il provvedimento di assegnazione alla valutazione caso per caso dell’interesse del minore, che deve farsi nel contesto delle situazioni in cui la famiglia vive.

🔵Il provvedimento  ha richiamato il prevalente indirizzo giurisprudenziale che consente al giudice di limitare l’assegnazione della casa familiare ad una porzione dell’immobile:


1️⃣se questa eccede per estensione le esigenze della famiglia e
2️⃣sia agevolmente divisibile, o
3️⃣ composta da unità suscettibili di utilizzazione autonoma, anche attraverso minimi accorgimenti o piccoli lavori
Cassazione civile sez. I, 08/08/2023, ordinanza n. 24106/202

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