NO ALLA SANZIONE DISCIPLINARE AL MILITARE PER PARTICOLARI CONDOTTE SESSUALI IN ABITAZIONE PRIVATA

Non viola il dettato di cui all’art. 732 DPR 90/2010 il militare che consuma un rapporto omosessuale di gruppo in abitazione privata.

Un appartenente all’arma dei Carabinieri veniva sanzionato disciplinarmente con la sospensione pari a mesi sei per essere stato trovato in un’abitazione privata in compagnia di altri uomini intento a  consumare un rapporto omosessuale di gruppo.

In conformità con il disposto di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, la vita sessuale è riconosciuta come condizione dell’uomo degna di tutela.

Fin dalla sentenza n. 561 del 1987, la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che “essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente é un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 Cost. impone di garantire”.

Certamente tra tali principi, non può annoverarsi l’imposizione di uno standard di “serietà” e “decoro.

Orbene, per il Collegio questi principi devono ritenersi applicabili anche nei confronti di un militare, ogni qualvolta questi esprime il suo orientamento sessuale in un contesto privato, senza far valere il suo status. La “rettitudine anche nella vita privata” che viene richiesta al militare, non collegata a nessun comportamento lesivo di beni giuridici, deve necessariamente fermarsi “alla porta di casa”, ovvero alla porta di ingresso dell’ambiente in cui una persona vive la propria dimensione privata, anche sessuale, senza che possa essere oltrepassata.

TAR LOMBARDIA  SENT. 1408/2023

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